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31 MARZO 2005, N° 43:
…omissis
Art. 6-quinquies.
Norme in materia di servizio civile nazionale
1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui
all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione
del
servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare non osservando le procedure e le norme previste per
la
selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita'
di
impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i
progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano
una o
piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a
uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con
diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di
servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o
dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito
delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e
crescente,
secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione
della
cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e'
disposta
solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate
ed
impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni»;
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate
le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un
minimo
di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle
seguenti: «di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per
l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri»;
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati
dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei
progetti
approvati sono avviati al servizio civile sulla base del
contratto di
servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il
servizio
civile e successivamante inviato al volontario per la
sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio
attestata
dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e
giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le
norme
di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le
relative sanzioni»;
e) il comna 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore
al
trattamento economico previsto per il personale militare
volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da
corrispondere in
caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti
i
benefici volti a compensare la condizione militare. La misura
del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'
determinata con decreto del Presidente dcl Consiglio dei
Ministri
tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo
nazionale
per il servizio civile»;
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le
regioni o
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di
rispettiva
competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui
risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario in
ferma
annuale»;
g) l'articolo 10 sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati
in
progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con
diligenza le
mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui
all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro
subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto
espletamento
del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale
non
possono presentare ulteriore domanda»;
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un
mese» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore».
omissis………..
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina nel servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64), cosi' come modificato dalla presente legge;
«Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del
servizio). - 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile,
a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini
italiani, muniti di idoneita' fisica, che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile
l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di
armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di
dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentite le amministrazioni dello Stato
interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o
articolata per un periodo maggiore o minore in relazione
agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in
relazione alla natura del progetto e prevede comunque un
impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un
monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento
ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di
svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli
appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. (Comma abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge;
«Art. 6 (Progetti). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni
e la Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le
caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti
di servizio civile, da realizzare sia in Italia che
all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli
affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni
registrati ai sensi dell'art. 5 contengono gli obiettivi
che si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli,
il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata
del servizio nei limiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4,
nonche' i criteri e le modalita' di selezione degli
aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. 1 progetti di cui al comma 2 possono prevedere
altresi' particolari requisiti fisici e di idoneita' per
l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge
6 marzo 2001. n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla
regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di
rilevanza nazionale, presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati
nazionali, sentite le regioni, le province autonome
interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli
enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito
delle competenze regionali o delle province autonome sul
loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio
nazionale, in ordine di priorita', i progetti approvati
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle
rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la
verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una
relazione sull'attivita' effettuata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a
predisporre condizioni generali di assicurazione per i
rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto
valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico
e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio militare
obbligatorio con onere, per il personale volontario, a
carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale
e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla
regione o alla provincia autonoma della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa e'
corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un
terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che
svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa
senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in
aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto
senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario
in ferma annuale».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Formazione al servizio civile). - 1. La
formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore
e consiste in una fase di formazione generale al servizio
ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o
l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la
partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in
un periodo di formazione civica e di protezione civile ed
ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati
dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello
provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche
degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio
nazionale, sentita la Conferenza Stato-regioni e la
Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il
monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50
ore, e' commisurata sia alla durata che alla tipologia di
impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di
prestazione del servizio».
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