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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 settembre 2004
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia
di
pensioni di guerra» "e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova
normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente:
«Provvidenze in favore dei grandi invalidi"» e, in particolare,
l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie
di
grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo
dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale
l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile
di
ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente
liquidati
nell'anno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 29 dicembre 2003, recante la ripartizione delle unita'
previsionali di base relative al bilancio di previsione dello
Stato
per l'anno finanziario 2004, con il quale e' stato iscritto
nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il
capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo
stanziamento di Euro 7.746.853";
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all'art.
1,
comma 4, della predetta legge n. 288/2002;
Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle
finanze e
del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio
2004,
in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),
3) e
4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto
del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi
titolo
all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore
ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
288, e'
di 338 unita', per l'importo complessivo di Euro 3.561.168.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti
disponibilita' relative all'anno 2004, pari ad Euro 4.185.685,
sono
liquidati:
a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n.
148 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1
che
prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo
il
30 aprile 2004;
b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande
per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad
esaurimento
delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo
1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle
invalidita' di
cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis;
B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E,
dando
la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del
servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio
precedente
al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati
ne'
siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione
della
data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa
fede la
data del timbro postale.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo
quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 della
legge
27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda
dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al
31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui
il
grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento,
ovvero dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della
domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto
il
servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore
della
suddetta legge.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004,
redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di
quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere
presentate
alle amministrazioni e agli enti gia' competenti alla
liquidazione
dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004. Sono
ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre
2004,
purche' sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data
la
procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono
le
domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e
delle
finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e
dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali
e dei
servizi del Tesoro -- Ufficio VII, previa specificazione delle
infermita' da cui e' affetto il richiedente. A tal fine la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri -- Ufficio nazionale per il servizio
civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio
VII
aggiornati elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e
per
servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un
accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un
accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi
appartenenti
alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno perso
l'accompagnatore entro il 30 aprile 2004; dei soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), ed, infine, dei soggetti di cui
all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno fatto
richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio
precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima
ed ai
quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che
provvedono
all'erogazione del trattamento pensionistico, previa
comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2,
che
curera' il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti
medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 3 settembre 2004
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2004
Registro n. 10, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 161
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