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UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Circolare 30 settembre 2004
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
Premessa
L’esperienza del servizio civile nazionale, su base volontaria,
presenta numerosi elementi di continuità con quella degli
obiettori di coscienza e ciò ha consentito, in attesa della
definitiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del
2002, un sia pure parziale rinvio alle norme che regolano i
rapporti tra obiettori ed enti e Ufficio nazionale. Il fatto che
il servizio civile non debba più essere considerato come
sostitutivo del servizio di leva impone però il definitivo
superamento di quelle regole che avevano per presupposto lo
status di obiettore e una certa assimilazione alla condizione
dei militari.
1. Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del
servizio civile nazionale
L’Ufficio nazionale e l’ente presso il quale il volontario
presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della
Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di “partecipare
all’attuazione di una legge che ha come finalità il
coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della
Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di
utilità sociale”. Spetta ai volontari il diritto e il dovere
alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa
consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal
servizio civile degli obiettori di coscienza, all’obbligo
costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli
altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle
cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società.
La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del
servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
Con riferimento all’attività che concretamente i volontari sono
chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara
informazione da parte dell’ente; con la sottoscrizione della
Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a
stabilire le modalità di presenza dei volontari nell’ente, a
impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto,
garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi , e a
predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.
In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere
dei volontari di ”apprendere, farsi carico delle finalità del
progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente
indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi
con fiducia al confronto con le persone impegnate nell’ente,
esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio
delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria
intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le
proprie doti personali e il patrimonio di competenze e
conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e
migliorarlo” (ancora dalla Carta di impegno etico).
Le norme che seguono, su cui è stato acquisito il parere della
Consulta nazionale per il servizio civile nelle sedute del 14
luglio e del 15 settembre 2004, costituiscono una esplicitazione
di questi impegni e responsabilità che reciprocamente enti e
volontari si sono assunti e completano la disciplina del
rapporto di servizio civile quale risulta dalla legge n. 64 del
2001, dalla normativa regolamentare, e dagli elementi contenuti
nella lettera di avvio al servizio dei volontari.
2. Presentazione in servizio
2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l’ente di
assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal
provvedimento di avvio al servizio,
2.2 Il responsabile del Servizio Civile Nazionale, o il
responsabile locale dell’ente accreditato, o il rappresentante
legale dell’ente provvedono a consegnare al volontario copia del
contratto di assicurazione stipulata dall’Ufficio in suo favore,
copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio
fiscale, due copie del modulo per l’apertura del libretto
postale di risparmio sul quale accreditare le somme relative al
rimborso per la partecipazione al progetto, un apposito
documento contenente l’indicazione delle persone di riferimento
con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere
predisposta una cartella personale, da conservare in apposito
archivio presso la sede centrale o locale dell’Ente accreditato
nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita
all’interessato con particolare riferimento a:
copia del progetto di impiego approvato,
permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la
documentazione sanitaria,
richieste avanzate dal volontario;
eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed
alloggio utilizzati;
provvedimenti disciplinari;
ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto,
lo stesso giorno della data prevista per l’assunzione in
servizio, a fornire all’ente, per le valutazioni di propria
competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni
in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La
mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a
rinuncia.
2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente
certificata non è considerata rinuncia; il volontario è
considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione
dell’Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in
graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per
malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici
previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni
su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In
tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei
requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare
nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di
quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di
assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in
presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere
tempestivamente comunicati dal volontario all’ente e da quest’ultimo
valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data
indicata sulla comunicazione dell’Ufficio e ha diritto alla
conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di
assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti
durante l’anno di servizio. L’eventuale prosecuzione
dell’assenza sarà considerata rinuncia.
3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto
3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti
previsti dal progetto approvato, onde poter realizzare gli
obiettivi programmati, può chiedere all’Ufficio nazionale
l’assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti
nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso
ente per il medesimo bando.
3.2. Quanto sopra a condizione che l’ente richiedente acquisisca
e trasmetta all’Ufficio nazionale, per i provvedimenti di
competenza, l’assenso dei volontari di cui si chiede
l’assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla
posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale
risultano esuberanti.
4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o
interruzioni del servizio
4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei
progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima
dell’avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del
servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio,
superiore a trenta giorni (vedasi par.7.4) è consentita
esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del
progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti
svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la
durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta
al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio
da parte dell’ente fino al termine del progetto. L’eventuale
ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio
civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, né ai fini
del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
4.2. Al fine di consentire all’Ufficio di espletare le procedure
necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in
graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le
richieste di sostituzione che perverranno entro l’ottantesimo
giorno dalla data di inizio del progetto.
L’ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo
ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non
selezionato che segue nella graduatoria,dopo averne acquisito la
disponibilità. Contestualmente l’ente dovrà far pervenire a
questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di
selezione.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da
parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio,
pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non
selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio
al servizio a firma del Direttore Generale dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio
prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di
avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono
riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.
4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta
giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di
cinque giorni all’Ufficio nazionale e, a mezzo raccomandata A/R,
sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio
amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti
riflessi sul trattamento economico delle volontarie. L’Ufficio
si riserva di chiedere all’ente, mediante idonea azione di
rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di
eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa
della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del
servizio.
5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti
richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell’età),
comporta l’esclusione del volontario dalla prosecuzione del
progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini
dell’attribuzione dei benefici previsti dal progetto.
5.2. In caso di sospensione del progetto, sanzionata
dall’Ufficio nazionale, i volontari in servizio presso l’ente,
in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in
ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati,
ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello
stesso territorio comunale o zone limitrofe nell’ambito di
analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che
presentano carenze nell’organico previsto degli assegnati per lo
svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei
volontari stessi e degli enti individuati dall’Ufficio. A tal
fine l’Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento
sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le
caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari. I
medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la
possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i
successivi sette giorni la preferenza all’ufficio, che
predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.
5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre
strutture, l’Ufficio si rivale nei confronti dell’ente per il
quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, con le
modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale
dello Stato, sulle somme corrisposte ai volontari
successivamente all’adozione del provvedimento in questione.
6. Temporanea modifica della sede di servizio
6.1. Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce
“descrizione del progetto e tipologia dell’intervento” o alla
voce “eventuali particolari obblighi dei volontari durante il
periodo di servizio” l’ente può impiegare i volontari, per un
periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva
comunicazione all’Ufficio nazionale, presso altre località in
Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione
del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche
connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( es.
soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc….).
Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell’Ufficio
nazionale per le spese di viaggio.
6.2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella
fase della calamità che in quella post emergenziale – o di
missioni umanitarie, l’ente può impiegare i volontari, per un
periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in
forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell’Ufficio
nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o
all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso.
L’Ufficio nazionale garantisce il rimborso delle spese di vitto
e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente
all’andata e ritorno. Resta a carico dell’ente la stipula di
apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività
svolte in altre sedi.
7. Malattie e infortuni
7.1. L’assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture
pubbliche territoriali.
7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà
tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di
assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione
sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria
rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda
sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall’ente
nella cartella personale del volontario.
7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati
nella cartella personale del volontario.
7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di
malattia, l’assegno mensile per l’intero importo. Per il periodo
eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l’importo
economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.
Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è
escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il
volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di
ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda
di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui
l’esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall’inizio del
progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della
graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
7.5. L’ente comunica all’Ufficio nazionale - Servizio
amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i
periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di
procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’
esclusione dal servizio
7.6. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere
inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro
quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario
ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità
di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il
volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di
assicurazione, consultabile sul sito web dell’Ufficio nazionale.
7.7. L’ente invia all’Ufficio nazionale (Servizio
amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata
relazione contenente le informazioni relative alla dinamica
dell’incidente occorso al volontario nell’effettuazione del
servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta
tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in
particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del
servizio.
7.8. Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, i
giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di
malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza
dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle
attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per
il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al
volontario spetta l’intera retribuzione fino a completa
guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in
questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
8. Tutela della maternità
8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le
disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e
sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto
legislativo n. 77 del 2001. Ai sensi del predetto Testo Unico il
divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due
mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di
rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
8.2. Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art.16,
lett. a), le volontarie devono consegnare all’ente il
certificato medico indicante la data presunta del parto.
8.3. L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto
dall’art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto
dall’art.16 (astensione obbligatoria) dovrà a cura dell’ente
essere resa nota all’Ufficio nazionale (Servizio amministrazione
e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla
data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di
cui pure l’Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura
dell’ente, è infatti corrisposto l’assegno per il servizio
civile ridotto di un terzo.
8.4. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa
espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2001,
non sono contemplati ulteriori benefici post partum , né
l’applicazione della disciplina del “congedo parentale” a favore
delle volontarie. L’astensione dal servizio per maternità non
comporta la sostituzione della volontaria mediante lo
scorrimento della graduatoria.
9. Guida di automezzi
9.1. E’ consentito al volontario porsi esclusivamente alla guida
di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di
assegnazione. Non é consentito al volontario in servizio civile
di porsi alla guida di auto private.
9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di
eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza
assicurativa stipulata dall’Ufficio nazionale e consegnata al
volontario all’atto della presentazione in servizio. L’ente
potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti
dall’assicurazione stipulata dall’Ufficio o per innalzare i
massimali previsti dalla citata assicurazione.
10. Permessi
10.1. Nell’arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il
volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso
retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e
giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi
necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea,
licenze matrimoniali ecc…
10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal
servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è
frazionabile in permessi orari.
10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori
permessi straordinari al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- donazione di sangue: 1 giorno;
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e
scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione
delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle
operazioni
elettorali.
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari
residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2
giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di
svolgimento del servizio.
10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i
giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a
secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali
festività infrasettimanali.
10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con
l’ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio
e della formazione; di norma debbono essere richiesti
all’operatore locale di progetto della sede di attuazione del
progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile
in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i
viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all’estero,
in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi
rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si
tratti di paesi Europei o extra Europei.
10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono
essere remunerati.
10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti
previsti deve essere comunicata dall’ente all’Ufficio nazionale,
che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
11. Orario di servizio
11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non
inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore
annuo minimo di milleduecento ore.
11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione
del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in
modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da
articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto
per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso
non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto:
al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il
volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno
milleduecento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni
di permesso.
11.3. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del
termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i
volontari oltre il periodo di dodici mesi .
11.4. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi
trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto,
a partire dalla data di inizio. E’ quindi compito dell’ente che
realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla
base di quanto sopra precisato.
Roma, 30 settembre 2004 Il Direttore Generale
(Ing. Massimo Palombi)
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