| Dal Sole 24
Ore: Deposito legale dei documenti di interesse culturale: il DPR in vigore dal 2 settembre D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", G.U.18.08.2006, n. 191 In vigore dal 2 settembre il DPR 3 maggio 2006, n. 252 (pubblicato sulla gazzetta del 18 agosto 2006, n. 191), che contiene il regolamento recante la disciplina del deposito legale dei documenti di interesse culturale, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. In base all'art. 4 della legge 106/2004 alla quale il provvedimento fa riferimento, i documenti soggetti a deposito sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d'arte; g) video d'artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q). Il DPR prevede inoltre l’istituzione di un’apposita Commissione, la Commissione per il deposito legale, che assicurerà il controllo e il monitoraggio dell’attuazione della legge e del regolamento. Chiunque violi le norme della legge e del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge 106/04, è aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge sopra richiamata, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44 del regolamento, la sanzione è ridotta della metà. |