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DEPOSITO LEGALE – NUOVE REGOLE RELATIVE AL DEPOSITO LEGALE DEI
DOCUMENTI D’INTERESSE CULTURALE DESTINATI ALL’USO PUBBLICO
I documenti digitali
hanno la stessa "dignità" dei documenti su carta
La Carta sulla conservazione
dell'eredità culturale digitale, adottata dalla Conferenza
Generale dell'UNESCO nel corso della sua 32a sessione svoltasi a
Parigi il 17 ottobre 2003, ha posto i documenti in formato digitale
sullo stesso piano di quelli in formati o su supporti tradizionali,
affermando l'esigenza di conservarli al fine di mantenerli
accessibili nel tempo.
Ha inoltre individuato, fra gli strumenti chiave necessari al
conseguimento di questo fine, il deposito legale o volontario dei
documenti digitali in istituzioni pubbliche, come le biblioteche.
Le disposizioni previste dalla precedente normativa
La legge 2 febbraio 1939, n. 374 prevedeva, per ogni tipografo,
l'obbligo di consegnare, per quasliasi stampato o pubblicazione:
- quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale
aveva sede la tipografia (due le Biblioteche nazionali centrali di
Roma e Firenze, una per la biblioteca della Provincia e una per la
Presidenza del Consiglio);
- un esemplare alla locale Procura della Repubblica (per la
biblioteca del Ministero di grazie e giustizia).
Nel caso di edizioni eseguite da enti di diritto pubblico, dovevano
essere aggiunte ulteriori due copie, di cui una per la biblioteca
del Sentato e una per quella della Camera.
Nel caso, poi, l'argomnento fosse stato di carattere scientifico e
tecnico era previsto il deposito di una ulteriore copia per la
biblioteca centrale del CNR.
Nuova legge sul deposito legale di documenti stampati e digitali –
Finalità e ambito di applicazione
Dopo lungo iter parlamentare è stata approvata la nuova legge sul
deposito legale dei documenti, editi in Italia, aventi interesse
culturale destinati all'uso pubblico.
La
legge n. 106 del 15 aprile 2004 (nota anche come “Legge Urbani”)
è diretta a sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato
il deposito obbligatorio, la quale risaliva al 1939 (legge 2
febbraio 1939, n. 374), poi in parte modificata dal decreto
luogotenenziale nº 660 del 31 agosto 1945.
Il deposito legale, come viene affermato al comma 2 dell’articolo 1,
della legge in questione è "diretto a costituire l'archivio
nazionale e regionale della produzione editoriale".
I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.
Per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati
al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il
mercato italiano.
La nuova legge sul deposito legale ha la finalità di regolare in
modo organico il deposito obbligatorio delle pubblicazioni inclusi i
documenti diffusi tramite rete informatica allo scopo di conservare
la memoria della cultura e della vita sociale del nostro Paese.
A tal fine sono previste procedure snelle e semplificate.
La legge rinvia a un successivo Regolamento, da emanarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione del numero
delle copie e i destinatari del deposito legale, oltre alle
Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze previste dal quarto
comma dell'art. 1.
L'innovazione sostanziale della legge sta nel fatto che finora
costituivano oggetto di obbligo gli stampati e le pubblicazioni,
mentre oggi l'obbligo è esteso a tutti i tipi di produzione
editoriale nazionale "qualunque sia il processo di produzione, di
edizione o di diffusione". Vi sono comprese le edizioni
digitalizzate in cd-rom e on-line, materiale filmico etc..
La nuova legge amplia, dunque, l’obbligo del deposito anche ai
documenti in formato elettronico e diffusi tramite Internet.
Emanato il regolamento di attuazione
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
2006, il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, concernente
“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.
Il regolamento, previsto dall’art. 5 della legge n. 106/2004,
entra in vigore il 2 settembre 2006.
I CONTENUTI DEI NUOVI PROVVEDIMENTI SUL DEPOSITO LEGALE
Deposito dei documenti stampati
Il comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. n. 252/2006 stabilisce che negli
Istituti individuati dalla Conferenza unificata dovranno essere
depositati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte
geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa.
Nel successivo comma 6 si stabilisce inoltre che i documenti
sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature
e i video d’artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria
modalità di diffusione al pubblico, dai documenti di cui sopra, sono
inviati alle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma,
nonchè agli Istituti individuati dalla Conferenza unificata.
Secondo quanto disposto dall’art. 8 del regolamento, per l’Archivio
nazionale della produzione editoriale e per gli archivi regionali
della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale
le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o
una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la
stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a
stampa);
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
Secondo quanto stabilito dall’art. 9 del regolamento, per le opere
che abbiano una tiratura limitata non superiore a 200 esemplari o un
valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun
esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa, il soggetto
obbligato può consegnare una sola copia per l’archivio nazione e
una sola copia per l’archivio regionale.
Esoneri parziali possono essere richiesti per le opere che abbiano
una tiratura limitata non superiore a 500 esemplari ed un valore
commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
I soggetti obbligati
Altra novità è quella relativa al soggetto obbligato al deposito
legale che in prima istanza è rappresentato:
a) dall’editore o comunque dal responsabile della pubblicazione,
sia persona fisica che giuridica;
b) dal tipografo, qualora manchi l’editore;
c) dal produttore o dal distributore di documenti non librari o di
prodotti editoriali similari;
d) dal Ministero per i beni e le attività culturali;
e) dal produttore di opere filmiche.
I soggetti destinatari
Nel comma 4 dell’art. 1 della legge n. 106/2004 sono chiaramente
indicati come soggetti destinatari soltanto le due biblioteche
nazionali centrali di Firenze e di Roma mentre si rinvia al
regolamento, da emanare entro sei mesi, l’individuazione di altri
istituti depositari e del numero delle copie.
Il regolamento approvato con il D.P.R. n. 252/2006, tra i soggetti
destinatari, ha anche individuato gli archivi delle produzioni
editoriali regionali.
Numero di copie
Il comma 2 dell’articolo 1 del regolamento approvato con il D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, ha stabilito che l’obbligo di deposito legale è
assolto mediante il deposito di due copie, per l’Archivio
nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e
diffusi in Italia, e di altre due copie per l’archivio della
produzione editoriale regionale della Regione in cui ha sede il
soggetto obbligato al deposito legale, presso gli Istituti che
dovranno essere individuati, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, dalle singole Regioni o Province
autonome.
Se la Regione o la Provincia autonoma non effettua tale adempimenti,
alla individuazione degli istituti depositari provvederà il
Ministero per i beni e le attività colturali, sentita la Conferenza
unificata.
In sostanza dovranno essere consegnate le seguenti copie: a) una
copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma; b) una copia alla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze; c) due copie agli Istituti
che saranno individuati dalla Conferenza unificata.
All’articolo 5 del regolamento vengono inoltre stabilite le modalità
di raccolta e di conservazione dei documenti.
Modalità e tempi di consegna
Sono altresì cambiati i tempi per la consegna: nella legge n.
374 del 1939 doveva essere fatta prima che le pubblicazioni fossero
poste «in commercio o in diffusione o distribuzione», nella nuova
legge «entro i sessanta giorni successivi alla prima
distribuzione al pubblico».
All’articolo 7 del regolamento vengono inoltre stabilite le modalità
di consegna, che possono essere così sintetizzate:
1. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti
depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente
o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di
eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste
italiane S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed
essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in
circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari
fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al
deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare
la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.
L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
Deposito dei documenti sonori e video
Il Capo III (artt. 14 – 19) del regolamento è dedicato al deposito
dei documenti sonori e video.
Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o
parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato
italiano, e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo
dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sarà individuato
dalla Conferenza unificata.
Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video
importati dall’estero in numero inferiore a 15 esemplari.
Deposito dei documenti di grafica d’arte dei video d’artista e
dei documenti fotografici
Il Capo IV (artt. 20 - 25) del regolamento è dedicato al deposito
dei documenti di grafica d’arte dei video d’artista e dei documenti
fotografici.
Un esemplare di tali opere e' inviato all'Istituto nazionale per
la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile
della pubblicazione.
Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più
opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o più autori,
l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme
completo di tutti i suoi elementi.
Una ulteriore copia e' consegnata agli istituti che saranno
individuati dalla conferenza unificata.
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle
sceneggiature cinematografiche
Il Capo V (artt. 26 - 31) del regolamento è dedicato al deposito dei
film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature
cinematografiche.
Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale
una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, di tali
documenti.
Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il
produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche
una copia negativa del film.
Un'ulteriore copia di tali documenti e' consegnata ad istituti
della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato,
provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per
ciascuna Regione, dalla Conferenza unificata.
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
Il Capo VI (artt. 32 - 36) del regolamento è dedicato al deposito
dei documenti diffusi su supporto informatico.
I documenti su supporto informatico (documenti su qualunque supporto
tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti
informazioni digitali), prodotti totalmente o parzialmente in Italia
o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono
consegnati, a cura dei soggetti obbligati, in due copie, di cui una
alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e'
consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo.
Una copia dei documenti fotografici, di grafica d’arte e video
d’artista, su supporto informatico, e' consegnata all'Istituto
nazionale per la grafica.
Una copia dei film diffusi su supporto informatico e' consegnata
alla Cineteca nazionale.
Una copia dei documenti su supporto informatico attinenti alla
materia giuridica e' consegnata alla Biblioteca centrale
giuridica del Ministero della giustizia.
Due ulteriori copie dei documenti su supporto informatico sono
consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza
unificata.
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Il Capo VII (artt. 37 - 40) del regolamento è dedicato al deposito
dei documenti diffusi tramite rete informatica.
Le modalità di deposito di tali documenti verranno stabilite con un
successivo regolamento, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della legge n. 106/2004, su proposta del Ministero per i beni e le
attività culturali sentite le associazioni di categoria interessate,
nonchè la Commissione per il deposito legale e il Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore.
Sistemi di controllo e sanzioni
Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale e'
svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di
propria competenza. Presso il Ministero per i beli e le attività
culturali è istituita un'apposita Commissione, denominata:
«Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di
controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del relativo
regolamento.
All’articolo 7 della legge e all’articolo 43 del regolamento viene
prevista, per chi violi le norme della legge e del relativo
regolamento. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte
il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di
recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento
non depositato.
Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal
deposito degli esemplari dovuti.
Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari
dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni previsti
per il deposito e comunque prima dell'avvio della procedura di
accertamento, la sanzione è ridotta della metà.
Le biblioteche nazionali archivieranno i siti web mediante l'harvesting
Il termine "deposito" nel contesto del web richiede sicuramente
qualche precisazione. La legge per essere operativa rinvia a un
regolamento (da emanare entro sei mesi) dove dovranno essere
definite, tra le altre cose, "speciali criteri e modalità di
deposito".
Oggi le biblioteche nazionali indicano nell'harvesting - ossia nella
raccolta delle pagine web effettuata tramite un software (crawler) -
la modalità più efficiente e sostenibile di deposito.
In pratica chi pubblica siti web liberamente accessibili in rete non
deve "depositare" assolutamente niente: sarà il crawler gestito
dall'istituzione depositaria che provvederà a "raccogliere" il sito
web.
Un Consorzio internazionale tra biblioteche nazionali e Internet
Archive
Da maggio 2004 è presente in rete il sito web dell' International
Internet Preservation Consortium.
Si tratta di un Consorzio tra importanti biblioteche nazionali
internazionali e Internet Archive.
Fanno parte del Consorzio la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, la Biblioteca Nazionale Francese (che ha attualmente il
ruolo di coordinatore), la Library of Congress, la British Library,
la Biblioteca nazionale australiana e quella canadese; inoltre le
biblioteche nazionali di Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e
Islanda portano nel consorzio l'esperienza dell'harvesting dello
spazio web nazionale del Nordic Web Archive.
Il Consorzio si propone di:
• rendere possibile la conservazione (intesa come salvaguardia e
possibilità di accesso nel lungo periodo) della ricchezza dei
contenuti di Internet provenienti da tutto il mondo;
• favorire lo sviluppo e l'uso di strumenti, tecniche e standard
condivisi per la creazione di archivi internazionali;
• sostenere le biblioteche nazionali che intendono occuparsi
dell'archiviazione di Internet.
Data la continua evoluzione dei documenti digitali e delle
tecnologie di harvesting c’è chi ritiene che sia ragionevole pensare
a un Consorzio nazionale tra le biblioteche depositarie che
definisca priorità, livelli di servizio e di cooperazione.
Nei confronti dell'utente finale il Consorzio si porrebbe come
Comunità distributiva di contenuti digitali e dei relativi servizi
di accesso. E' presumibile che a tali servizi possano accedere anche
altre biblioteche o altre istituzioni, sulla base di specifici
accordi.
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