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Deposito legale documento 1
Deposito legale documento 2
Deposito legale documento 3 (PDF)
Nuove regole relative al deposito legale dei documenti d’interesse
culturale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, il
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, concernente “Regolamento recante norme
in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico”.
Il regolamento, previsto dall’ art. 5 della legge 15 aprile 2004, n.
106, entra in vigore il 2 settembre 2006.
La legge n. 106/2004 sostituisce la normativa che, sino ad oggi, ha
regolato il deposito obbligatorio, la quale risaliva al 1939 (legge
2 febbraio 1939, n. 374, poi in parte modificata dal decreto
luogotenenziale nº 660 del 31 agosto 1945.
L'innovazione sostanziale della legge sta nel fatto che finora
costituivano oggetto di obbligo gli stampati e le pubblicazioni,
mentre oggi l'obbligo è esteso a tutti i tipi di produzione
editoriale nazionale "qualunque sia il processo di produzione, di
edizione o di diffusione". Vi sono comprese le edizioni
digitalizzate in cd-rom e on-line, materiale filmico etc.
La nuova legge amplia, dunque, l’ obbligo del deposito anche ai
documenti in formato elettronico e diffusi tramite Internet.
Rientra nella normativa dell'obbligo di deposito purtroppo (o per
fortuna, secondo i punti di vista) praticamente tutto quanto viene
pubblicato con varie modalità. Si segnalano di seguito i capitoli
specifici del regolamento:
Capo II Deposito dei documenti stampati,
riguarda libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte
geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, da
inviare in duplice copia, una alla Biblioteca Nazionale di Roma e
una alla Biblioteca Nazionale di Firenze, oltre ad altre due copie
da inviare ad altri Istituti non ancora individuati;
Capo III Deposito dei documenti sonori e video
Capo IV Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista
e dei documenti fotografici
Capo V Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle
sceneggiature cinematografiche
Capo VI Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
(documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali)
es. cd dvd ecc
Capo VII Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Sanzioni: (art. 43) sono previste sanzioni amministrative (art. 43)
nei confronti di chi non osserva l'obbligo del Deposito nella misura
di tre volte il valore dell'opera non depositata sino ad un massimo
di 1.500,00 euro per ciascuna opera ed altro soggetto ad obbligo di
deposito.
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