Deposito legale documento 1
Deposito legale documento 2  
            Deposito legale documento 3  (PDF)

Nuove regole relative al deposito legale dei documenti d’interesse culturale
 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, concernente “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.

Il regolamento, previsto dall’ art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, entra in vigore il 2 settembre 2006.

La legge n. 106/2004 sostituisce la normativa che, sino ad oggi, ha regolato il deposito obbligatorio, la quale risaliva al 1939 (legge 2 febbraio 1939, n. 374, poi in parte modificata dal decreto luogotenenziale nº 660 del 31 agosto 1945.

L'innovazione sostanziale della legge sta nel fatto che finora costituivano oggetto di obbligo gli stampati e le pubblicazioni, mentre oggi l'obbligo è esteso a tutti i tipi di produzione editoriale nazionale "qualunque sia il processo di produzione, di edizione o di diffusione". Vi sono comprese le edizioni digitalizzate in cd-rom e on-line, materiale filmico etc.

La nuova legge amplia, dunque, l’ obbligo del deposito anche ai documenti in formato elettronico e diffusi tramite Internet.



Rientra nella normativa dell'obbligo di deposito purtroppo (o per fortuna, secondo i punti di vista) praticamente tutto quanto viene pubblicato con varie modalità. Si segnalano di seguito i capitoli specifici del regolamento:

Capo II Deposito dei documenti stampati,
riguarda libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, da inviare in duplice copia, una alla Biblioteca Nazionale di Roma e una alla Biblioteca Nazionale di Firenze, oltre ad altre due copie da inviare ad altri Istituti non ancora individuati;

Capo III Deposito dei documenti sonori e video
Capo IV Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici
Capo V Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche
Capo VI Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
(documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali)
es. cd dvd ecc
Capo VII Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Sanzioni: (art. 43) sono previste sanzioni amministrative (art. 43) nei confronti di chi non osserva l'obbligo del Deposito nella misura di tre volte il valore dell'opera non depositata sino ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascuna opera ed altro soggetto ad obbligo di deposito.