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1) NOVITA’ 2008 FINANZIARIA
L’Art. 1 – c. 79 ha definitivamente previsto l’IVA al 10% per le
manifestazioni teatrali, di intrattenimento ecc. è rimasta al
20% solo la manifestazione con musica da ballo, in pratica là
dove lo spettatore è passivo spettatore l’IVA è al 10%, là dove
l’utente finale è coinvolto l’IVA è al 20%.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande durante sagre
ecc, occorre tenere distinto l’incasso riferito
all’intrattenimento che sconta il 20% dagli incassi di
somministrazione alimenti e bevande che scontano l’IVA al 10%.
Mario Barone, responsabile SIAE per il Piemonte, consiglia che
la richiesta del permesso alla SIAE deve contenere l’indicazione
che l’ingresso al ballo è gratuito, in questo modo si evitano
successivi recuperi di imposizione al 20% da parte dell’Agenzia
delle entrate in seguito a segnalazione degli agenti SIAE
preposti alla verifica ai fini IVA.
2) NUOVO CODICE ATECO DA USARE PER LE PRO LOCO
Al 01/01/2008 Il vecchio codice attività previsto per le Pro
Loco 91332 è stato sostituito dal nuovo codice ATECO 949920
(VEDI ALLEGATO). Per i nuovi inizi attività e le denunce di
variazione bisognerà indicare il nuovo codice. Inoltre ogni
qualvolta si presenterà una Pro Loco occorrerà controllarne la
situazione e procedere alla variazione allorquando la Pro Loco
abbia in uso codice che la riporti all’applicazione di studi di
settore o dei parametri.
3) RIDUZIONE IRES ANNO 2008
L’applicazione della nuova aliquota segue quanto previsto per le
società.
4) ESENZIONE IRES PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LOCALI
(FINANZIARIA 2007)
Si dovrà procedere ad una verifica degli statuti delle nostre
Pro Loco, già la Segreteria nel corso del tesseramento 2008 ora
in atto, li sta raccogliendo per ricostruire un archivio
puntuale. Dall’esame di quanto sino ad oggi in possesso non
risultano Pro Loco che abbiano previsto nel loro statuto lo
svolgimento di una specifica manifestazione storica. Si ritiene
che tale agevolazione sarà applicabile a quelle associazioni se
costituite appositamente per manifestazioni storico-culturali di
rilevanza nazionale tipo Palio di Siena, Carnevale di Viareggio.
Si prende in esame “il festival delle Sagre” di Asti – la
gestione della manifestazione è della Camera di Commercio di
Asti e quindi le Pro Loco partecipanti non hanno titolo ad
eventuali agevolazioni.
5) APPLICAZIONE DELLA 398/91 PER LE PRO LOCO GESTITE
Ci deve essere corrispondenza tra le registrazioni sul registro
dei corrispettivi minori e la dichiarazione UNICO.
Il registro sopra indicato, unico libro obbligatorio ai fini
fiscali, deve riportare gli incassi commerciali della Pro Loco
ed è richiesto dagli agenti SIAE per la verifica. Prima di
portare la documentazione presso gli agenti SIAE le Pro Loco
devono prendere contatti con il consulente per coordinare
l’intervento.
Il contributo dei Comuni solitamente viene sottoposto alla
ritenuta del 4% -
Esistono due casi:
- se la delibera di impegno riporta: contributo per svolgimento
manifestazioni locali ecc. la somma erogata è soggetta a
ritenuta d’acconto;
- se la delibera di impegno riporta: contributo per attività
istituzionali della Pro Loco – la somma erogata non è soggetta a
ritenuta d’acconto;
- alcuni Comuni adottano una procedura anomala di rimborso spese
alla Pro Loco a fronte di documenti giustificativi: non è una
procedura ammissibile anche perché in delibera non può essere
esposta una dicitura “rimborso spese” a fronte di fatture o
documenti intestati alla Pro Loco: si ricade nel caso di
contributo per svolgimento manifestazioni locali.
Il contributo della Regione Piemonte della Legge 36/2000 sconta
l’aliquota del 4% nel momento in cui la Pro Loco nella relazione
di rendicontazione dichiari di essere soggetta IRES in quanto
svolge attività commerciale. In fase di UNICO la ritenuta andrà
recuperata.
Opzione L. 398/91: la SIAE richiede copia della comunicazione di
opzione alla Legge 398/91. Purtroppo molte Pro Loco, dato anche
il continuo variare di Presidenti e Segretari, che o smarriscono
i documenti o non effettuano passaggi delle consegne, non sono
in possesso di tale documentazione. Occorre rifare la
comunicazione là dove venga richiesta dalla SIAE; per l’Agenzia
delle Entrate vale il comportamento concludente e l’espressione
di tale volontà in Unico.
6) ATTIVITA’ COMMERCIALI E NON DELLE PRO LOCO
Al di là della somministrazione di alimenti e bevande che
rientrano tra le attività commerciali, possiamo elencare:
- proventi per pubblicità e sponsorizzazioni: operiamo in
distinguo
– intendiamo pubblicità tutto ciò che è affisso e fermo (tipo
striscioni pubblicitari, apposizione di loghi su locandine ecc.)
- intendiamo sponsorizzazione tutto ciò che è in movimento (logo
su magliette ecc)
Si precisa che quando uno striscione pubblicitario è affisso su
di un palco dove esista un gruppo di spettacolo, questo è
considerato sponsorizzazione;
Tutte le pubblicità devono essere fatturate alla Pro Loco – il
primo controllo che viene effettuato è la corrispondenza tra le
pubblicità inserite nelle locandine, opuscoli ecc e le fatture
emesse che devono essere riportate nel registro dei
corrispettivi minori.
Nel caso in cui invece non sia corrisposto alla Pro Loco alcun
compenso per la pubblicità occorre creane la tracciabilità.
(verbali di consiglio ecc)
- Oblazioni: nessun limite e nessuna imposizione
- Raccolta fondi: estemporanea in concomitanza con
manifestazioni e per finalità ben definite, rispettando quanto
previsto dalla normativa in vigore;
- Lotteria, banco di beneficenza: attività non commerciale che
sconta l’Imposta sostitutiva del 20%: rientrano tra le attività
istituzionali e non sono imponibili IVA.
Sul valore totale dei premi deve essere versata a titolo
d’imposta IRES la ritenuta del 10% che se autorizzate
dall’Amministrazione finanziaria o Agenzia delle entrate devono
essere versati su lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza; se invece autorizzati dal Comune di competenza deve
essere versata solo per le lotterie.
La richiesta di autorizzazione ai Monopoli per le Pro loco del
Piemonte deve essere inviata all’Ufficio di Alessandria. (sede
unificata)
Per raccolta fondi, lotterie, banchi di beneficenza ecc.
indicare nei verbali di consiglio direttivo le finalità
istituzionali per le quali vengono programmate e realizzate tali
iniziative.
Pubblicità sui biglietti della lotteria: non è possibile esporre
alcuna pubblicità in base ad un RD del 1933.
7) APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO ALLE PRO LOCO
(FINANZIARIA 2007)
La norma riferita è alle manifestazioni culturali/storiche di
cui al p.to 4.
Da gennaio 2008 sono stati modificati i modelli F24 dove occorre
riportare il periodo al quale si riferisce il versamento.
8) ANALISI DELLE EVENTUALI VERIFICHE FISCALI DA PARTE
DELLA SIAE
Si ribadisce che i componenti la commissione fiscale comunichino
informazioni su verifiche fiscali e sui verbali emessi dagli
organi di controllo.
Si deve ricordare alle nostre Associazioni che oltre al
pagamento della SIAE occorre effettuare anche il versamento
dell’IVA comunicando i dati al proprio consulente fiscale.
I biglietti emessi per spettacoli, intrattenimenti ecc. scontano
l’IVA al 10% oppure al 20% come indicato al p.to 1 e previsto
dall’art. 1 c. 79 della Finanziaria 2008.
Scontano l’IVA anche i biglietti omaggio, come prevede il DPR
633/72 e successive integrazioni e modificazioni. (segue la
normativa generale degli omaggi)
9) GESTIONE FISCALE DEI CIRCOLI UNPLI
Ci sono indicazioni discordanti sull’applicazione della
normativa IVA agli introiti derivanti da somministrazione
alimenti e bevande all’interno dei Circoli ed in particolare
nell’ambito delle cene sociali.
Pertanto si chiedono delucidazioni in merito a Mauro Giannarelli
responsabile nazionale del Dipartimento
SIAE/Fiscale/Legislativo.
Mentre gli introiti da gestione del bar circolo sono esclusi da
qualsiasi imposizione.
10) COMPORTAMENTI COMUNI DA ADOTTARE
CODICE IBAN – Bonifici bancari e postali: dal 1/1/2008 i codici
CAB e ABI sono sostituiti dal codice IBAN
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: gli introiti devono essere
annoverati tra gli incassi per attività istituzionale
rilasciando regolare ricevuta, in questo modo esce
dall’imposizione sia ai fini IVA che ai fini IRES
INTROITI PER GESTIONE PALESTRE E/O IMPIANTI SPORTIVI: introiti
soggetti ad imposizione in quanto rientrano in attività
commerciale, si può ovviare introitando una quota quale quota
associativa e gli importi erogati agli istruttori devono essere
loro corrisposti direttamente dall’utente.
LIBRO SOCI: il libro soci deve riportare data e luogo di nascita
del socio e suo codice fiscale come previsto dal Codice Civile;
per le Pro Loco che già compilano ai fini dell’Unplicard il file
predisposto dall’UNPLI possono integrare tale file con colonne
riportanti i dati sopra indicati
ELENCO CLIENTI E FORNITORI: la normativa prevede che nel 2009 si
dovrà inoltrare l’elenco clienti e fornitori per l’attività
dell’anno 2008. Occorre che l’UNPLI porti a livello Ministeriale
la richiesta che chi rientra nella Legge 398/91 , quindi
esonerato dalla registrazione delle fatture acquisti e vendite,
sia escluso da tale obbligo
Al termine di questo primo incontro, alla presenza di Bruno
Verri – Vice presidente Vicario - e di Luisella Braghero che si
ringrazia per l’organizzazione, si nomina il Sig. Degiovanni
Giuliano coordinatore della Commissione Fiscale oggi costituita.
Sarà sottoposta alla prossima giunta regionale la costituzione e
la nomina dei componenti precisando che tale commissione rimane
in carica sino a scadenza dell’attuale Consiglio regionale
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ENPALS: novità dalla Finanziaria 2007
Da anni ormai le Pro Loco sono abituate ad effettuare il
certificato di agibilità ENPALS ( Ente Nazionale Prevenzione
degli Artisti e dei Lavoratori dello Spettacolo ) presso i
Mandatari SIAE di pertinenza ( convenzione ENPALS – SIAE in
vigore dal 20 ottobre 2000 ) quando gli operatori dello
spettacolo ingaggiati non ne sono già in possesso.
Da alcuni anni l’U.N.P.L.I. ha ottenuto per le Pro Loco ad essa
associate un importante riconoscimento attraverso la Circolare
ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002, dove all’art. 5 “ Formazioni
dilettantistiche od amatoriali “ precisa chiaramente che “
non è dovuta contribuzione quando le Pro Loco associate all’U.N.P.L.I.,
organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi od
educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purchè
gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le
formazioni sociali ( bande, ecc. ) ingaggiate per l’evento,
anche se vi è presenza di pubblico pagante “.
La Manovra Finanziaria 2007 ( Legge n. 296 del 27/12/2006 )
all’art 188, cita testualmente “ per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni
popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a
diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che
svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria,
gli adempimenti di cui agli articoli 3,6,9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio \947, n.
708 ( elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo di fare i
versamenti nei termini previsti, ecc. – obbligo di denunziare
gli occupati entro cinque giorni – disciplina per il rilascio
del certificato di agibilità ), ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 non sono richiesti se
la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non
supera l’importo di 5.000,00 Euro “.
Mettendo assieme i due riconoscimenti, possiamo tranquillamente
esternare che tutta l’attività svolta in chiave amatoriale o di
contenuta retribuzione da parte delle associate U.N.P.L.I., è
chiaramente esentata dal versamento contributivo ENPALS.
U.N.P.L.I. Dipartimento SIAE, Fisco, Leggi e Statistiche
Mario Barone
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Si avvisano tutte le Pro
loco che l'inserimento del link al proprio sito web personale è
assolutamente e totalmente gratuito su semplice richiesta di
ciascuna Pro loco. Si pregano inoltre le Pro loco che non hanno
ancora inviato il materiale testuale e fotografico di
recapitarlo al più presto, in forma informatica, presso la sede
dell'Associazione
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PRO LOCO
Per le associazioni pro loco è uscito il MODELLO UNICO 2006 per
la dichiarazione dei redditi conseguito nel 2005.
Per le pro loco che applicano il regime forfettario di cui la
legge 398/91 vi è una breve spiegazione dei requisiti per
beneficiare delle facilitazioni tributarie.
Le pro loco che optano per la 398/91 sono esonerate dalla
presentazione della dichiarazione IVA nonchè dalla comunicazione
annuale dei dati.
Per coloro che presentano la dichiazione per la prima volta deve
essere allegato il quadro VO che sancisce la scelta della
398/01; la stessa opzione deve essere inviata anche alla SIAE.
Si ricorda anche che, in base all'art. 25, comma 1 bis, della
legge 133/99, non concorre a far REDDITO IMPONIBILE, 2 (DUE)
eventi per anno per un importo non superiore a euro 51.645,69
(centomilioni di lire).
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20 Gennaio 2006
Nuova Legge Regionale Somministrazione
alimenti e bevande
(PDF)
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IMPORTANTE: in
previsione di eventuali, possibili, normali controlli fiscali,
previsti dalla legislazione, vi invitiamo ad ordinare la vostra
contabilità e la relativa documentazione riguardante gli anni
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (supponiamo per tutti la legge
398/91); vedi normativa fiscale; vedi vademecum 2005, circolare
del Ministero delle Finanze (CIR) n° 224/E del 5/12/2000, punto
5 e seguenti.
Seguirà lettera informativa ad ogni Pro loco.
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