1) NOVITA’ 2008 FINANZIARIA

L’Art. 1 – c. 79 ha definitivamente previsto l’IVA al 10% per le manifestazioni teatrali, di intrattenimento ecc. è rimasta al 20% solo la manifestazione con musica da ballo, in pratica là dove lo spettatore è passivo spettatore l’IVA è al 10%, là dove l’utente finale è coinvolto l’IVA è al 20%.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande durante sagre ecc, occorre tenere distinto l’incasso riferito all’intrattenimento che sconta il 20% dagli incassi di somministrazione alimenti e bevande che scontano l’IVA al 10%.

Mario Barone, responsabile SIAE per il Piemonte, consiglia che la richiesta del permesso alla SIAE deve contenere l’indicazione che l’ingresso al ballo è gratuito, in questo modo si evitano successivi recuperi di imposizione al 20% da parte dell’Agenzia delle entrate in seguito a segnalazione degli agenti SIAE preposti alla verifica ai fini IVA.


2) NUOVO CODICE ATECO DA USARE PER LE PRO LOCO

Al 01/01/2008 Il vecchio codice attività previsto per le Pro Loco 91332 è stato sostituito dal nuovo codice ATECO 949920 (VEDI ALLEGATO). Per i nuovi inizi attività e le denunce di variazione bisognerà indicare il nuovo codice. Inoltre ogni qualvolta si presenterà una Pro Loco occorrerà controllarne la situazione e procedere alla variazione allorquando la Pro Loco abbia in uso codice che la riporti all’applicazione di studi di settore o dei parametri.

3) RIDUZIONE IRES ANNO 2008

L’applicazione della nuova aliquota segue quanto previsto per le società.

4) ESENZIONE IRES PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LOCALI (FINANZIARIA 2007)

Si dovrà procedere ad una verifica degli statuti delle nostre Pro Loco, già la Segreteria nel corso del tesseramento 2008 ora in atto, li sta raccogliendo per ricostruire un archivio puntuale. Dall’esame di quanto sino ad oggi in possesso non risultano Pro Loco che abbiano previsto nel loro statuto lo svolgimento di una specifica manifestazione storica. Si ritiene che tale agevolazione sarà applicabile a quelle associazioni se costituite appositamente per manifestazioni storico-culturali di rilevanza nazionale tipo Palio di Siena, Carnevale di Viareggio.

Si prende in esame “il festival delle Sagre” di Asti – la gestione della manifestazione è della Camera di Commercio di Asti e quindi le Pro Loco partecipanti non hanno titolo ad eventuali agevolazioni.

5) APPLICAZIONE DELLA 398/91 PER LE PRO LOCO GESTITE

Ci deve essere corrispondenza tra le registrazioni sul registro dei corrispettivi minori e la dichiarazione UNICO.

Il registro sopra indicato, unico libro obbligatorio ai fini fiscali, deve riportare gli incassi commerciali della Pro Loco ed è richiesto dagli agenti SIAE per la verifica. Prima di portare la documentazione presso gli agenti SIAE le Pro Loco devono prendere contatti con il consulente per coordinare l’intervento.

Il contributo dei Comuni solitamente viene sottoposto alla ritenuta del 4% -

Esistono due casi:

- se la delibera di impegno riporta: contributo per svolgimento manifestazioni locali ecc. la somma erogata è soggetta a ritenuta d’acconto;

- se la delibera di impegno riporta: contributo per attività istituzionali della Pro Loco – la somma erogata non è soggetta a ritenuta d’acconto;

- alcuni Comuni adottano una procedura anomala di rimborso spese alla Pro Loco a fronte di documenti giustificativi: non è una procedura ammissibile anche perché in delibera non può essere esposta una dicitura “rimborso spese” a fronte di fatture o documenti intestati alla Pro Loco: si ricade nel caso di contributo per svolgimento manifestazioni locali.

Il contributo della Regione Piemonte della Legge 36/2000 sconta l’aliquota del 4% nel momento in cui la Pro Loco nella relazione di rendicontazione dichiari di essere soggetta IRES in quanto svolge attività commerciale. In fase di UNICO la ritenuta andrà recuperata.

Opzione L. 398/91: la SIAE richiede copia della comunicazione di opzione alla Legge 398/91. Purtroppo molte Pro Loco, dato anche il continuo variare di Presidenti e Segretari, che o smarriscono i documenti o non effettuano passaggi delle consegne, non sono in possesso di tale documentazione. Occorre rifare la comunicazione là dove venga richiesta dalla SIAE; per l’Agenzia delle Entrate vale il comportamento concludente e l’espressione di tale volontà in Unico.


6) ATTIVITA’ COMMERCIALI E NON DELLE PRO LOCO

Al di là della somministrazione di alimenti e bevande che rientrano tra le attività commerciali, possiamo elencare:

- proventi per pubblicità e sponsorizzazioni: operiamo in distinguo

– intendiamo pubblicità tutto ciò che è affisso e fermo (tipo striscioni pubblicitari, apposizione di loghi su locandine ecc.)

- intendiamo sponsorizzazione tutto ciò che è in movimento (logo su magliette ecc)

Si precisa che quando uno striscione pubblicitario è affisso su di un palco dove esista un gruppo di spettacolo, questo è considerato sponsorizzazione;

Tutte le pubblicità devono essere fatturate alla Pro Loco – il primo controllo che viene effettuato è la corrispondenza tra le pubblicità inserite nelle locandine, opuscoli ecc e le fatture emesse che devono essere riportate nel registro dei corrispettivi minori.

Nel caso in cui invece non sia corrisposto alla Pro Loco alcun compenso per la pubblicità occorre creane la tracciabilità. (verbali di consiglio ecc)

- Oblazioni: nessun limite e nessuna imposizione

- Raccolta fondi: estemporanea in concomitanza con manifestazioni e per finalità ben definite, rispettando quanto previsto dalla normativa in vigore;

- Lotteria, banco di beneficenza: attività non commerciale che sconta l’Imposta sostitutiva del 20%: rientrano tra le attività istituzionali e non sono imponibili IVA.

Sul valore totale dei premi deve essere versata a titolo d’imposta IRES la ritenuta del 10% che se autorizzate dall’Amministrazione finanziaria o Agenzia delle entrate devono essere versati su lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza; se invece autorizzati dal Comune di competenza deve essere versata solo per le lotterie.

La richiesta di autorizzazione ai Monopoli per le Pro loco del Piemonte deve essere inviata all’Ufficio di Alessandria. (sede unificata)

Per raccolta fondi, lotterie, banchi di beneficenza ecc. indicare nei verbali di consiglio direttivo le finalità istituzionali per le quali vengono programmate e realizzate tali iniziative.

Pubblicità sui biglietti della lotteria: non è possibile esporre alcuna pubblicità in base ad un RD del 1933.


7) APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO ALLE PRO LOCO (FINANZIARIA 2007)

La norma riferita è alle manifestazioni culturali/storiche di cui al p.to 4.

Da gennaio 2008 sono stati modificati i modelli F24 dove occorre riportare il periodo al quale si riferisce il versamento.

8) ANALISI DELLE EVENTUALI VERIFICHE FISCALI DA PARTE DELLA SIAE

Si ribadisce che i componenti la commissione fiscale comunichino informazioni su verifiche fiscali e sui verbali emessi dagli organi di controllo.

Si deve ricordare alle nostre Associazioni che oltre al pagamento della SIAE occorre effettuare anche il versamento dell’IVA comunicando i dati al proprio consulente fiscale.

I biglietti emessi per spettacoli, intrattenimenti ecc. scontano l’IVA al 10% oppure al 20% come indicato al p.to 1 e previsto dall’art. 1 c. 79 della Finanziaria 2008.

Scontano l’IVA anche i biglietti omaggio, come prevede il DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni. (segue la normativa generale degli omaggi)


9) GESTIONE FISCALE DEI CIRCOLI UNPLI

Ci sono indicazioni discordanti sull’applicazione della normativa IVA agli introiti derivanti da somministrazione alimenti e bevande all’interno dei Circoli ed in particolare nell’ambito delle cene sociali.

Pertanto si chiedono delucidazioni in merito a Mauro Giannarelli responsabile nazionale del Dipartimento SIAE/Fiscale/Legislativo.

Mentre gli introiti da gestione del bar circolo sono esclusi da qualsiasi imposizione.


10) COMPORTAMENTI COMUNI DA ADOTTARE

CODICE IBAN – Bonifici bancari e postali: dal 1/1/2008 i codici CAB e ABI sono sostituiti dal codice IBAN
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: gli introiti devono essere annoverati tra gli incassi per attività istituzionale rilasciando regolare ricevuta, in questo modo esce dall’imposizione sia ai fini IVA che ai fini IRES
INTROITI PER GESTIONE PALESTRE E/O IMPIANTI SPORTIVI: introiti soggetti ad imposizione in quanto rientrano in attività commerciale, si può ovviare introitando una quota quale quota associativa e gli importi erogati agli istruttori devono essere loro corrisposti direttamente dall’utente.
LIBRO SOCI: il libro soci deve riportare data e luogo di nascita del socio e suo codice fiscale come previsto dal Codice Civile; per le Pro Loco che già compilano ai fini dell’Unplicard il file predisposto dall’UNPLI possono integrare tale file con colonne riportanti i dati sopra indicati
ELENCO CLIENTI E FORNITORI: la normativa prevede che nel 2009 si dovrà inoltrare l’elenco clienti e fornitori per l’attività dell’anno 2008. Occorre che l’UNPLI porti a livello Ministeriale la richiesta che chi rientra nella Legge 398/91 , quindi esonerato dalla registrazione delle fatture acquisti e vendite, sia escluso da tale obbligo


Al termine di questo primo incontro, alla presenza di Bruno Verri – Vice presidente Vicario - e di Luisella Braghero che si ringrazia per l’organizzazione, si nomina il Sig. Degiovanni Giuliano coordinatore della Commissione Fiscale oggi costituita.

Sarà sottoposta alla prossima giunta regionale la costituzione e la nomina dei componenti precisando che tale commissione rimane in carica sino a scadenza dell’attuale Consiglio regionale

 

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ENPALS: novità dalla Finanziaria 2007


Da anni ormai le Pro Loco sono abituate ad effettuare il certificato di agibilità ENPALS ( Ente Nazionale Prevenzione degli Artisti e dei Lavoratori dello Spettacolo ) presso i Mandatari SIAE di pertinenza ( convenzione ENPALS – SIAE in vigore dal 20 ottobre 2000 ) quando gli operatori dello spettacolo ingaggiati non ne sono già in possesso.

Da alcuni anni l’U.N.P.L.I. ha ottenuto per le Pro Loco ad essa associate un importante riconoscimento attraverso la Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002, dove all’art. 5 “ Formazioni dilettantistiche od amatoriali “ precisa chiaramente che “ non è dovuta contribuzione quando le Pro Loco associate all’U.N.P.L.I., organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi od educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purchè gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali ( bande, ecc. ) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante “.

La Manovra Finanziaria 2007 ( Legge n. 296 del 27/12/2006 ) all’art 188, cita testualmente “ per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3,6,9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio \947, n. 708 ( elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo di fare i versamenti nei termini previsti, ecc. – obbligo di denunziare gli occupati entro cinque giorni – disciplina per il rilascio del certificato di agibilità ), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000,00 Euro “.

Mettendo assieme i due riconoscimenti, possiamo tranquillamente esternare che tutta l’attività svolta in chiave amatoriale o di contenuta retribuzione da parte delle associate U.N.P.L.I., è chiaramente esentata dal versamento contributivo ENPALS.

U.N.P.L.I. Dipartimento SIAE, Fisco, Leggi e Statistiche
Mario Barone

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Si avvisano tutte le Pro loco che l'inserimento del link al proprio sito web personale è assolutamente e totalmente gratuito su semplice richiesta di ciascuna Pro loco. Si pregano inoltre le Pro loco che non hanno ancora inviato il materiale testuale e fotografico di recapitarlo al più presto, in forma informatica, presso la sede dell'Associazione
 

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PRO LOCO

Per le associazioni pro loco è uscito il MODELLO UNICO 2006 per la dichiarazione dei redditi conseguito nel 2005.
Per le pro loco che applicano il regime forfettario di cui la legge 398/91 vi è una breve spiegazione dei requisiti per beneficiare delle facilitazioni tributarie.
Le pro loco che optano per la 398/91 sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA nonchè dalla comunicazione annuale dei dati.
Per coloro che presentano la dichiazione per la prima volta deve essere allegato il quadro VO che sancisce la scelta della 398/01; la stessa opzione deve essere inviata anche alla SIAE.
Si ricorda anche che, in base all'art. 25, comma 1 bis, della legge 133/99, non concorre a far REDDITO IMPONIBILE, 2 (DUE) eventi per anno per un importo non superiore a euro 51.645,69 (centomilioni di lire).

 

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20 Gennaio 2006
Nuova Legge Regionale Somministrazione alimenti e bevande
(PDF)
 

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IMPORTANTE: in previsione di eventuali, possibili, normali controlli fiscali, previsti dalla legislazione, vi invitiamo ad ordinare la vostra contabilità e la relativa documentazione riguardante gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (supponiamo per tutti la legge 398/91); vedi normativa fiscale; vedi vademecum 2005, circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n° 224/E del 5/12/2000, punto 5 e seguenti.
Seguirà lettera informativa ad ogni Pro loco.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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