Il 7 luglio la Camera ha approvato definitivamente l legge n. 88, "Legge Comunitaria 2008", che è stata pubblicata in G.U. il 14 luglio, e quindi entra in vigore dal 29 luglio p.v.

A partire dal 29 luglio, in forza dell'art. 23 di tale legge, anche per le sagre e altre manifestazioni occorre possedere la licenza di p.s. di cui all'art. 86 primo comma .

Il testo dell'art. 23 non è molto chiaro in quanto al comma 1 si limita dalle 24 alle 7 la vendita degli alcolici e superalcolici ai soli esercizi muniti della licenza di cui all'.art 86 t.u. pubblica sicurezza, ma poi nel comma 2 si punisce la vendita da parte di tutti quelli che non hanno tale licenza con sanzioni amministrative pecuniarie importanti, a qualunque orsa con importi maggiori se dalle 24 alle 7.

In sede di approvazione i nostri sig.ri parlamentari si sono in un certo senso resi conto che l'art. 23 è una cavolata, ma tuttavia lo hanno approvato pur chiedendo al Governo con un Ordine del Giorno di fare un provvedimento per risolvere il casino creato con la nuova norma. Ma non c'è tempo tecnico per rimediare prima dell'estate.

Allego anche alcuni commenti per chiarire la problematica, tra l'altro evidenziatasi solo pochi giorni fa per il "lampredotto" a Firenze.

il testo dell'art. 23 lo metto anche qui sotto, oltre che allegato.

Quindi, anche chi fa una sagra deve richiedere e ottenere la licenza per vendere alcolici alla Questura.

Legge 7 luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009



ART. 23.

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).

1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. – (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

– 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni ».


Nota: entra in vigore il 29 luglio 2009 - se applicata non consente di vendere alcolici alle sagre, faremo la sagra della birra analcolica.


mauro giannarelli

Dipartimento Aggiornamenti Legislativi